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D.Lvo 04/04/2006 n. 216

6. La verifica si basa su un'analisi strategica di tutte le attività svolte presso l'impianto; a tal fine il responsabile della verifica deve avere una panoramica generale di tutte le attività svolte e della relativa importanza a livello di emissioni prodotte. Analisi dei processi

7. La verifica delle informazioni comunicate deve avvenire, per quanto possibile, nella sede dell'impianto. Il responsabile della verifica effettua controlli a campione (spot check) per determinare l'affidabilità dei dati e delle informazioni trasmessi. Analisi dei rischi sione dell'impianto per verificare l'affidabilità dei dati riguardanti ciascuna fonte che contribuisce alle emissioni complessive dell'impianto.

9. Sulla base di questa analisi il responsabile della verifica indica esplicitamente le fonti nelle quali è stato riscontrato un elevato rischio di errore, nonchè altri aspetti della procedura di monitoraggio e di comunicazione che potrebbero generare errori nella determinazione delle emissioni complessive. Ciò riguarda in particolare la scelta dei fattori di emissione e i calcoli necessari per determinare le emissioni delle singole fonti. Particolare attenzione sarà riservata alle fonti che presentano un elevato rischio di errore e a tali aspetti della procedura di controllo.

10. Il responsabile della verifica deve esaminare tutti i metodi di limitazione dei rischi applicati dal gestore, per ridurre al minimo l'incertezza. Rapporto

11. Il responsabile della verifica predispone un rapporto sul processo di convalida, nel quale dichiara se la comunicazione di cui all'art. 14, paragrafo 3 è conforme. Il rapporto deve indicare tutti gli aspetti attinenti al lavoro svolto. Una dichiarazione favorevole sulla comunicazione di cui all'articolo 14, paragrafo 3 può essere presentata se il responsabile della verifica ritiene che non vi siano errori materiali nell'indicazione delle emissioni complessive. Allegato E PRINCIPI IN MATERIA DI CONTROLLO DI CUI ALL'ART. 13 Controllo delle emissioni di biossido di carbonio Le emissioni vengono monitorate attraverso l'applicazione di calcoli o in base a misurazioni. Calcolo delle emissioni Le emissioni vengono calcolate applicando la seguente formula: Dati relativi all'attivita \times Fattore di emissione \times Fattore di ossidazione. I dati relativi alle attività (combustibile utilizzato, tasso di produzione, ecc.) vengono monitorati in base ai dati sulle forniture o a misurazioni. Vengono utilizzati fattori di emissione riconosciuti. Sono accettabili fattori di emissione specifici alle varie attività per tutti i combustibili. Fattori di default sono accettabili per tutti i combustibili, ad esclusione di quelli non commerciali (rifiuti combustibili come pneumatici e gas derivanti da lavorazioni industriali). Per il carbone devono essere elaborati ulteriormente fattori di default specifici alla vena e per il gas naturale fattori di default specifici per l'UE o per il paese di produzione. I valori di default previsti dall'IPCC (Gruppo intergovernativo per il cambiamento climatico) sono accettabili per i prodotti di raffineria. Il fattore di emissione della biomassa è pari a zero. Se il fattore di emissione non tiene conto del fatto che parte del carbonio non viene ossidata si applica un fattore di ossidazione aggiuntivo. Se sono stati calcolati fattori di emissione specifici per le varie attività e l'ossidazione è già stata presa in considerazione, non deve essere applicato alcun fattore di ossidazione. Vengono applicati i fattori di ossidazione di default ai sensi della direttiva 96/61/CE, a meno che il gestore non dimostri che i fattori specifici alle attività siano più precisi. Per ciascuna attività, ciascun impianto e ciascun combustibile si procede ad un calcolo separato. Misurazioni Per la misurazione delle emissioni si applicano metodi standard o riconosciuti, supportati da un calcolo delle emissioni. Controllo delle emissioni di altri gas a effetto serra Vengono utilizzati metodi standard o riconosciuti messi a punto dalla commissione in collaborazione con tutte le pertinenti parti interessate e adottati secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2. Allegato F ELENCO DELLE INFORMAZIONI MINIME DA COMUNICARE ANNUALMENTE AI SENSI DELL'ARTICOLO 15 COMMA 5 A. Dati identificativi del gestore dell'impianto B. Informazioni che identificano l'impianto, compresi: - nome dell'impianto, - indirizzo, codice postale e paese, - tipo e numero di attività dell'allegato I svolte presso l'impianto, - indirizzo, numero di telefono, fax e indirizzo di posta elettronica di una persona di contatto, e - nome del proprietario dell'impianto e di altre eventuali società capogruppo. C. Informazioni sulla metodologia e sul sistema di monitoraggio delle emissioni di gas ad effetto serra in particolare: a. Per ciascuna attività inserita nell'allegato I svolta nel complesso e per la quale le emissioni vengono calcolate: - dati relativi all'attività, - fattori di emissione, - fattori di ossidazione, - emissioni complessive, e - elementi di incertezza. b. Per ciascuna attività inserita nell'allegato I svolta nel sito e per la quale le emissioni vengono misurate: - emissioni complessive, - informazioni sull'affidabilità dei metodi di misurazione, e - elementi di incertezza. D. Per le emissioni prodotte dalla combustione, la comunicazione deve riportare anche il fattore di ossidazione, a meno che il fattore di emissione specifico all'attività non abbia già tenuto conto dell'ossidazione. Allegato G CRITERI PER I PIANI NAZIONALI DI ASSEGNAZIONE DELLE QUOTE DI CUI AGLI ARTICOLI 9, 22 E 30

1. La quantità totale delle quote da assegnare per il periodo interessato è coerente con l'obbligo degli Stati membri di limitare le proprie emissioni ai sensi della decisione 2002/358/CE e del Protocollo di Kyoto, tenendo conto, da un lato, della percentuale delle emissioni complessive che tali quote rappresentano rispetto alle emissioni prodotte da fonti che non rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva e, dall'altro, delle politiche energetiche nazionali, e dovrebbe essere coerente con il programma nazionale sui cambiamenti climatici. La quantità totale delle quote da assegnare non deve superare le minime esigenze per la rigorosa applicazione dei criteri del presente allegato. Fino al 2008, la quantità deve essere conforme ad un orientamento mirato al raggiungimento o al superamento dell'obiettivo di ciascuno Stato membro, come previsto dalla decisione 2002/358/CE e dal protocollo di Kyoto.

2. La quantità totale delle quote da assegnare è coerente con le valutazioni dei progressi già realizzati o da realizzare per rispettare i contributi degli Stati membri agli impegni assunti dalla Comunità ai sensi della decisione 93/389/CEE.

3. La quantità delle quote da assegnare è coerente con il potenziale, compreso il potenziale tecnologico, di riduzione delle emissioni delle attività contemplate dal presente sistema. Gli Stati membri possono basare la ripartizione delle quote sulla media delle emissioni dei gas ad effetto serra relative ai prodotti di ciascuna attività e sui progressi realizzabili in ciascuna attività.

4. Il piano è coerente con altri strumenti legislativi e politici della Comunità. Occorre tener conto di inevitabili incrementi delle emissioni dovuti a disposizioni di nuovi atti legislativi.

5. Il piano non opera discriminazioni tra imprese o settori per favorire indebitamente talune imprese o attività, conformemente alle prescrizioni del trattato, in particolare agli articoli 87 e 88.

6. Il piano contiene informazioni sulle modalità alle quali i nuovi entranti potranno cominciare ad aderire al sistema comunitario in ciascuno Stato membro.

7. Il piano può tener conto delle azioni intraprese in fasi precoci e contenere informazioni su come si tiene conto delle azioni intraprese in fasi precoci. I parametri provenienti dai documenti di riferimento relativi alle migliori tecnologie disponibili possono essere utilizzati dagli Stati membri nell'elaborazione dei loro piani di assegnazione nazionali; tali parametri possono incorporare un elemento che tenga conto delle azioni intraprese in fasi precoci.

8. Il piano contiene informazioni su come si tiene conto delle tecnologie pulite, comprese le tecnologie ad alto rendimento energetico.

9. Il piano prevede disposizioni riguardanti le osservazioni che il pubblico può presentare e contiene informazioni sulle modalità con le quali si terrà conto delle suddette osservazioni prima di adottare una decisione in materia di assegnazione delle quote.

10. Il piano include un elenco degli impianti disciplinati dalla presente direttiva con i valori delle quote che saranno assegnate a ciascuno.

11. Il piano può contenere informazioni su come tener conto dell'esistenza di concorrenza tra Paesi/entità esterne all'Unione.

12. Il piano specifica l'importo massimo di CER e di ERU che può essere utilizzato dai gestori nell'ambito del sistema comunitario e inteso come percentuale delle quote di emissioni assegnate a ciascun impianto. La percentuale è coerente con gli obblighi di supplementarità. Allegato H ELENCO DELLE INFORMAZIONI MINIME DA PRESENTARE AI SENSI DELL'ARTICOLO 12, COMMA

1. Dati identificativi del gestore (3) dell'impianto

2. Dati identificativi dell'impianto

3. Informazioni relativi all'attività dell'impianto, alle produzioni, alle emissioni di combustione ed alle emissioni di processo

4. Informazioni dettagliate relative alle fonti di emissione

5. Informazioni sul sistema di monitoraggio delle emissioni di gas ad effetto serra

6. Informazioni sull'impiego di materie prime ed ausiliarie il cui impiego e suscettibile di produrre gas ad effetto serra

7. Informazioni sulla tecnologia, sulla capacità e sul funzionamento dell'impianto MODALITA' PRINCIPALE DI INVIO DELLE INFORMAZIONI AI SENSI DELL'ARTICOLO 13, COMMA I gestori degli impianti devono sottoscrivere il documento con firma digitale basata su un certificato qualificato, rilasciato da un certificatore accreditato, ai sensi del decreto legislativo n. 10 del 23 gennaio 2002, ed inviare la domanda di autorizzazione per via telematica. (3) In un'apposita sezione, da compilare solo in caso di gestori non proprietari, potrebbe essere richiesto di specificare il titolo contrattuale in forza del quale il soggetto richiedente «gestisca o controlli l'impianto» eventualmente fornendo alcuni tipologie contrattuali esemplificative, quali ad esempio affitto di ramo d'azienda, usufrutto di ramo d'azienda, locazione. In caso di contratto atipico (non espressamente disciplinato dal Codice civile) si potrebbe richiedere di sintetizzarne brevemente il contenuto.

 

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